Bonus una tantum di 200 euro:

Il D.L. n. 50/2022, nella versione definitiva, ha previsto un bonus una tantum pari a € 200,00 al fine di aiutare i lavoratori con reddito medio-basso a fronteggiare il caro energia. Tale bonus verrà erogato in via automatica nel mese di luglio 2022 a tutte le categorie di lavoratori, inclusi pensionati, colf e badanti, lavoratori dipendenti e autonomi.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, beneficeranno del suddetto bonus coloro che non abbiano in corso altri trattamenti pensionistici e che abbiano beneficiato, almeno per un mese nel corso del primo quadrimestre 2022, dello sconto sui contributi previsti dalla Legge di Bilancio per il 2022, pari allo 0,80% dell’aliquota contributiva a loro carico. In altre parole, ne avranno diritto coloro che hanno una retribuzione imponibile mensile fino a € 2.692,00 (€ 34.996,00 imponibile annuo compreso la tredicesima).

Il datore di lavoro eroga in via automatica il bonus con la retribuzione di luglio 2022, a meno che il lavoratore non dichiari di ricevere altri trattamenti pensionistici o di aver già beneficiato del bonus da parte di altro o precedente datore di lavoro.

Per le altre categorie di lavoratori, tra i quali ricordiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo, colf e badanti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori stagionali e a tempo determinato, lavoratori autonomi, l’erogazione del bonus è subordinata alla presentazione di apposita istanza all’Inps certificando requisiti occupazione e reddituali.

Seguea tbella riepilogativa dei destinatari del Bonus, dei rispettivi requisiti e se l’erogazione avviene in automatico oppure a seguito di apposita domanda all’Inps.

Grati della Vostra attenzione, occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

 

Destinatari Requisiti Domanda
Lavoratori dipendenti Aver usufruito della riduzione contributiva dello 0,80% nel primo quadrimestre dell’anno 2022 per almeno una mensilità NO, erogato in via automatica il datore di lavoro previa dichiarazione del lavoratore di non essere pensionato, disoccupato o beneficiario del bonus
Pensionati, percettori assegni invalidità, ciechi/sordomuti e accompagnamento alla pensione Essere residenti in Italia e avere un trattamento di pensione con decorrenza entro giugno 2022, avere un reddito personale Irpef inferiore a € 35.000 NO, erogato in via automatica dall’Inps o da altro ente previdenziale che eroga il trattamento in via esclusiva
Disoccupati Percepire nel mese di giugno 2022 l’indennità di disoccupazione NASpI o DIS-Coll;

Ricevere nel corso del 2022 l’indennità di disoccupazione Agricola

NO, erogato in via automatica dall’Inps
Collaboratori coordinati e continuativi ex art. 409 c.p.c. Avere un contratto di collaborazione attivo al 18 maggio 2022. Essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, ovvero non essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria né essere titolari di pensione o altri trattamenti equiparati SI, è necessario presentare apposita domanda all’Inps (in attesa di circolare in merito a tempi e modalità di presentazione della domanda)
Stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori intermittenti Avere svolto nel corso del 2021 la prestazione lavorativa per almeno 50 giornate e avere un reddito personale Irpef inferiore a € 35.000 SI, è necessario presentare apposita domanda all’Inps (in attesa di circolare in merito a tempi e modalità di presentazione della domanda)
Lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA Essere titolari nel corso del 2021 di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile nell’anno. Essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps prima del 18 maggio 2022 e avere un reddito personale nel 2021 superiore a € 5.000 SI, è necessario presentare apposita domanda all’Inps (in attesa di circolare in merito a tempi e modalità di presentazione della domanda)
Lavoratori autonomi con partita IVA beneficiari di indennità Covid-19 Aver ricevuto le indennità Covid-19 previste dal decreto Sostegni e Sostegni-bis NO, erogato in via automatica dall’Inps