Nuove regole per smart working, congedi parentali e paternità, aumento del limite di esenzione dei fringe benefit ed esonero contributivo lavoratori al 2%


Nuove regole per lo smart working dal 1° settembre 2022

Dalla conversione in legge del decreto Semplificazioni arrivano nuove disposizioni in materia di smart working. Tale normativa prevede che i datori di lavoro comunichino, in via telematica al Ministero del Lavoro, i nominativi dei lavoratori che presteranno l’attività lavorativa in modalità agile, la data di inizio e la data di fine della prestazione agile, secondo le modalità del decreto Ministeriale n. 149/2022.

Alla luce delle nuove disposizioni, i datori di lavoro che intendono ricorrere al lavoro agile dovranno continuare a stipulare l’accordo individuale di smart working con ciascun lavoratore e conservare tale contratto per i successivi cinque anni. Ciò che viene meno è la trasmissione dell’accordo individuale al Ministero del Lavoro, al quale dovranno essere comunicati i dati dei lavoratori interessati e le date di inizio e cessazione dello smart working per ciascun lavoratore. La trasmissione dei nominativi deve avvenire tramite il portale dei servizi online del Ministero del Lavoro, da parte del responsabile aziendale o dell’intermediario autorizzato.

Restano fermi gli obblighi di informazione sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché l’informativa scritta al lavoratore sui controlli che possono essere effettuati e sul trattamento dei dati personali.

Con la nota del 26 agosto u.s., il Ministero del Lavoro ha chiarito che le nuove funzionalità saranno rese disponibili telematicamente il giorno 1° settembre 2022. Al fine di dare la possibilità ai datori di lavoro di adeguarsi alla nuova normativa, nella stessa nota è previsto che l’invio dei dati dei lavoratori coinvolti possa avvenire entro il 1° novembre 2022.


Congedo parentale di paternità obbligatorio

L’Inps, con il messaggio n. 2066, ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità in materia di congedi per i genitori lavoratori che sono in vigore dallo scorso 13 agosto.

Per i padri lavoratori dipendenti, il periodo obbligatorio di astensione è pari a 10 giorni lavorativi usufruibili nell’arco di tempo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla data effettiva del parto.

In caso di parto plurimo, il periodo di congedo è elevato a 20 giorni lavorativi, validi anche in caso di adozione o affidamento. Ricordiamo che tale congedo non è frazionabile a ore e può essere fruito anche in via non continuativa.

Per quanto riguarda, invece, la nuova articolazione dei congedi parentali, essi spettano:

  • Alla madre lavoratrice, fino al dodicesimo anno di vita del bambino spetta un periodo indennizzato pari a tre mesi. Tale periodo è concesso anche in caso di adozione o di affidamento;
  • Al padre lavoratore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino spetta un periodo indennizzato pari a tre mesi. Tale periodo è concesso anche in caso di adozione o di affidamento;
  • Ad entrambi i genitori lavoratori e in alterativa tra loro, spetta un ulteriore periodo indennizzato della durata di tre mesi. Il periodo massimo che può essere indennizzato tra i due genitori non può comunque superare i nove mesi.
  • In presenza di genitore solo, vengono riconosciuti undici mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui nove mesi sono indennizzati al 30% della retribuzione.

Per i congedi parentali superiori ai nove mesi, l’indennità e corrisposta fino al dodicesimo anno di vita del bambino qualora il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’AGO.

 

Aumento del limite di esenzione dei fringe benefit

Il decreto Aiuti bis prevede che non concorrono a formare reddito il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di € 600,00. Viene pertanto prorogato, a titolo di misura straordinaria, anche per il 2022 il regime di deroga introdotto durante la fase pandemica.

Un’ulteriore novità riguarda il fatto che per il 2022 rientrino nei fringe benefit le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale, sempre entro il limite di € 600,00.


Esonero contributivo per i lavoratori

Lo stesso decreto denominato Aiuti bis ha inoltre incrementato la percentuale di esonero contributivo per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati. Il beneficio, che era stato introdotto dalla Legge di bilancio per l’anno 2022 nella misura dello 0,80%, è stato elevato per la seconda parte dell’anno al 2%, fermo restando il limite della retribuzione mensile pari a € 2.692,00.

 

Grati della Vostra attenzione, occasione è gradita per porgere cordiali saluti.